Art. 2.
(Sostegno, promozione e tutela della musica leggera e popolare italiana).

      1. Lo Stato sostiene la diffusione della musica leggera e popolare italiana quale espressione della cultura e dell'identità culturale del Paese, ne favorisce, in concorso con gli organismi europei, con le regioni e con gli enti locali, la diffusione in Italia e all'estero e ne sostiene la produzione stabilendo adeguate forme di finanziamento.
      2. Lo Stato promuove, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività. A tale scopo se ne dispone l'inserimento tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Gli istituti scolastici che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica possono usufruire di uno specifico contributo, finalizzato all'acquisto di strumenti e alla didattica musicali.
      3. Al fine di tutelare la musica leggera e popolare italiana, sulla base del calcolo dei tempi di trasmissione che le singole emittenti radiofoniche dedicano tra le ore 10.00 e le ore 23.00 alla diffusione della musica leggera e popolare italiana, è consentita l'elevazione dell'affollamento pubblicitario

 

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settimanale o giornaliero per una quota pari alle percentuali di affollamento settimanale o giornaliero calcolate sui tempi stessi di trasmissione di musica leggera o popolare italiana.
      4. È fatto comunque obbligo a tutte le emittenti radiofoniche pubbliche e private italiane, nella programmazione musicale radiofonica quotidiana, di trasmettere una percentuale di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea non inferiore al 70 per cento del totale delle emissioni. Almeno il 40 per cento del totale di tali trasmissioni deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e prodotte o realizzate in Italia da produttori italiani.
      5. Almeno il 15 per cento delle trasmissioni di cui al comma 4, che devono intendersi equamente distribuite nella programmazione musicale trasmessa fra le ore 7.30 e le ore 23, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
      6. Nella programmazione musicale televisiva è fatto obbligo di inserire una congrua percentuale di musica italiana e un'adeguata presenza di giovani interpreti della canzone italiana.
      7. Le modalità di controllo sull'eventuale inosservanza delle norme di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su specifica richiesta, i dati relativi al rispetto delle quote di diffusione previste dal presente articolo.